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Reclamo

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria è possibile inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario ai recapiti indicati nel sito web dell’Intermediario o all’Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 – E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it – PEC:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Sono da intendersi di pertinenza dell’intermediario i reclami afferenti l’osservanza delle regole di comportamento previste dall’art. 183 del CAP, nonché dai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n.41/2018. L’intermediario risponde anche dei reclami aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari – via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – tel. 06/421331 – fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito.

Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto.
  • la procedura di negoziazione assistita, prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, tramite richiesta del proprio legale.
  • la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra Ania e Associazioni dei consumatori per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo rca la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro;

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.