Quando e perché inizia il fenomeno dei “fenomeni “
Tutto ha inizio intorno agli anni Novanta, (i meravigliosi anni ’90?) a causa dei primi inasprimenti fiscali ma nel 2011 a causa dei forti rincari sull’auto, per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt imposta provinciale trascrizione) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rcauto, le notifiche delle multe e non ultimo gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, numerosi residenti in Italia hanno iniziato ad “arricchire” di curiose targhe estere le nostre strade.
Tornando al presente tante le novità su questo fronte, ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano parzialmente chi invece “si organizza “con leasing, noleggio e comodato all’estero, ed in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Re auto
Infatti molti “furbetti della targa estera” usano in Italia veicoli immatricolati nell’Est Europa, e non solo est, con polizze Rc auto di quei Paesi emesse da compagnie poco solide che non pagano o quando lo fanno, lo fanno con ampi ritardi. E’ così che in questi casi subentra al pagamento dell’indennizzo sul danno arrecato l’Uci, Ufficio centrale italiano che, come si può leggere direttamente dal sito ufficiale, su https://ucimi.it/it_IT/chi-siamo/, si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Il Dl 113/2018 ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni previste con il divieto ai residenti di guidare veicoli immatricolati all’estero è la multa di 711 euro e confisca (evitabile immatricolando il mezzo in Italia entro 180 giorni).
La legge europea 2019/2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso introduce l’art. 93 bis. Ciò che emerge in particolare è che viene in buona sostanza riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché fondamentalmente vale l’assunto che conta chi è il proprietario.
Nel momento in cui il residente in Italia (o se persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal CdS (articolo 94, comma4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietario: per poter osservare questo tipo di comportamenti, il titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante; interessante il punto dedicato ai loro familiari conviventi residenti in Italia che possono guidarli.
In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione quest’ultima va effettuata dal conducente “immediatamente”.
I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano; è così che si può incidere sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile.
In tutto questo a mio parere c’è una grande dimenticanza, ma si sa il legislatore vede e provvede come a volte soffre di vuoti di memoria, infatti forse meno ironicamente solo per un motivo di problemi tecnici , non si aziona alcun meccanismo sull'evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93- bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’ estero.
L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue (Trattato sul funzionamento Unione Europea) vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Statimembri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.
E’ bene sapere che insieme a questo fenomeno che in caso di sinistro può esser gestito nei modi suddetti esiste il sempre più dilagante fenomeno della circolazione su strada di veicoli non assicurati.
Un fenomeno già discusso su questo blog che verrà affrontato periodicamente e che alcune Compagnie consentono di arginare con apposita clausola acquistata in fase di stipula polizza RC Auto.