Polizza entro il 31 marzo
L’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.
La ratio di questa misura è duplice: da un lato, si cerca di ridurre il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall’altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.
L’obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 nell’ambito della legge di conversione del decreto mille proroghe.
Il decreto attuativo sull’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle imprese, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio.
Il decreto interministeriale prevede quattro leve per gestire un calmiere dei premi delle polizze: definizione degli eventi,
casi di esclusioni, limiti di indennizzo e massimali/franchigie
Il Decreto Attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio prevede 12 articoli utili alla migliore definizione e corretta quadratura del rischio catastrofale:
Art. 1 DEFINIZIONI L’ articolo riporta le principali definizioni anche di carattere assicurativo (es. somma assicurata, scoperto, costo di ripristino), volte ad individuare sia il perimetro soggettivo della nuova normativa, nello specifico quindi le imprese che dovranno attenersi all’obbligo assicurativo, sia il perimetro oggettivo e quindi i beni che dovranno essere nello specifico assicurati. Nella parte finale dell’articolo vengono specificate anche le esclusioni.
Art. 2 OGGETTO DELLA COPERTURA In sintesi riprende integralmente quanto previsto dall’art. 1 comma 105 della finanziaria 2024 specificando tutti gli aspetti che dovrà disciplinare il decreto: definizione eventi calamitosi, modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi , limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese, aggiornamento dei valori di cui al comma 104 della suddetta finanziaria, modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.
Art. 3 EVENTI CALAMITOSI l’articolo riporta le definizioni di alluvione, sisma e frana proposte dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) seppur con delle parziali modifiche.
Art. 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI viene ribadito che il premio deve essere proporzionato al rischio. Viene inoltre specificato che i premi devono tenere conto delle misure di mitigazione del rischio adottate dall’assicurato e del principio di mutualità.
Art. 5 CAPACITÀ DI ASSUNZIONE specifica i criteri che le Compagnie dovranno adottare per la definizione della propria capacità assuntiva, superata la quale le stesse potranno decidere di non assicurare più il rischio senza che si possa configurare un’elusione dell’obbligo a contrarre (cd. Limite di tolleranza)
Art. 6 ENTITÀ DANNO INDENNIZZABILE ribadisce che lo scoperto non deve essere superiore al 15%. Tuttavia per le imprese con somma assicurata superiore ai 30 mil di euro, viene specificato che per le imprese con somma assicurata superiore a 30 mil di euro, la determinazione del danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Rientra quindi nella libera negoziazione delle parti, stabilire scoperti più ampi.
ART. 7 MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO: prevede che per la fascia fino a 1 mil di euro di somma assicurata il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata; per la fascia da 1 mil a 30 mil di euro, il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata. Oltre tale importo la definizione dei limiti di indennizzo viene rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Art. 8 TRASPARENZA OFFERTA ASSICURATIVA al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità dei servizi assicurativi nonché un’adeguata informazione alle imprese, le imprese di assicurazione mettono a disposizione di ogni punto vendita e nei siti internet il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.
Art. 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OPERATIVITA’ DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE SPA Tale articolo dispone che nella cessione dei rischi tra l’impresa di assicurazione e SACE, l’imprese può decidere di cedere tutto il portafoglio oppure escludere dallo stesso i rischi corporate. La disposizione è stata introdotta su espressa richiesta dell’Associazione dal momento che anche il pool assicurativo cat nat non riassicurerà i rischi corporate.
Art. 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 108 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213 viene specificato che lo schema di convenzione con SACE spa forma parte integrante del decreto e che per aderire al suddetto schema, le Compagnie dovranno sottoscrivere apposito atto di adesione entro il termine previsto dal suddetto schema.
ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO dispone che per adeguare i testi di polizza alla nuova normativa, le imprese di assicurazione avranno 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorrerà dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI Tale articolo dispone infine che il decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo
Perimetro soggettivo
L’impresa con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all’estero con una stabile organizzazione di servizi in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’art. 2135 del codice civile (imprese agricole).
In sintesi l'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., comprese quelle del settore dei pubblici esercizi.
Nello specifico come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 151/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Per chiarimenti vedi anche: https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese
Perimetro oggettivo
La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.). L’OBBLIGO GRAVA SIA SUL PROPRIETARIO CHE SULL’UTILIZZATORE così come espressamente previsto dall’art. 1-bis rubricato “Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189 (legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – cd. DL Fiscale). Tale norma chiarisce senza timore di smentita che beni di cui alla sezione Attivo, voce B -II, numeri 1), 2) e 3) devono essere assicurati in quanto tali e non in quanto immobilizzazioni.
Attualmente, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Inoltre la mancanza di una copertura assicurativa potrebbe avere conseguenze immediate molto gravi sulla vita dell’impresa, perché le banche potrebbero giudicare l’esposizione troppo rischiosa e non erogare credito.
Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).
Nella buona sostanza delle cose, pur in assenza di una sanzione specifica per le imprese inadempienti all’obbligo assicurativo, in presenza di un obbligo che si potrebbe definire in questo momento apparentemente light, è evidente che la mancata copertura nei termini di legge provocherà palesi difficoltà alle imprese inadempienti.
Volendo concentrarci sull’esigenza dell’obbligo di assicurazione in capo alle imprese questo deriva da un palese dato di auemento catastrofi naturali che rileva come a seguito dei fenomeni catastrofali e sfortunatamente ben sappiamo come nel mondo siano sempre più frequenti senza esserne come Paese Italia ahinoi esenti, la percentuale di imprese coperte da assicurazione sia davvero esigua e che i risarcimenti nella migliore delle ipotesi quando arrivano da parte dei paesi d’origine, arrivino tardi facendo fallire in attesa di questi le imprese che hanno subito la catastrofe.
Secondo il rapporto Sigma Swiss Re 2024, il 2023 è stato caratterizzato da 332 catastrofi naturali (erano 285 nel 2022)
che hanno determinato, a livello mondiale, perdite economiche per 280 miliardi di dollari.
Terremoto Centro Italia del 2016 aveva solo l’1% dei danni assicurati.. il 99% dei danni non assicurati,
Guardando indietro nel tempo al Terremoto in Emilia del 2012 si rileva il 10% dei danni assicurati!
Tornando a guardare il Mondo, se osserviamo i danni prodotti dal terremoto di Fukushima del 2021 si riscontra solo il 67% dei danni non assicurati con un 33% assicurato.
(Fonte: AON, IVASS, OECD, Economic paper (Kunreuther H. C., Michel-Kerjan E. O., 2017); Greenpeace)
La chiave di lettura risiede nel palese disagio di fare fronte da parte degli Stati ai rimborsi così cospicui in tempi rapidi e in sintonia con i valori dei danni subiti da imprese con il rischio successivo di innescare un doppio danno definitivo la perdita dell’attività.
Ecco che la leva dell’obbligo definisce la costante situazione di perplessità circa un rischio che potrebbe far fare default ad un’impresa e mandare in crisi milioni di famiglie.
Una scelta volta a gestire al meglio la tutela dei patrimoni quando oramai è chiaro il sintomo di mancata tempestiva risposta da parte del pubblico nella rifusione dei danni per le imprese e di certo anche per i privati.
Nel merito della vicenda normativa la ratio sottesa deriva da un’attenta analisi su nostro Paese che risulta essere il paese europeo più vulnerabile alle catastrofi naturali. Lega Ambiente ha certificato l’elevata progressione delle catastrofi naturali avvenuta nel 2022 con aumenti percentuali a due o tre cifre rispetto all’anno precedente. Inoltre, secondo l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il 94% dei comuni italiani sono a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera (Ispra – https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/dissesto-idrogeologico/quadro-sinottico-su-frane-alluvioni-erosione-costiera).
Importante infine ricordare che SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo, è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, finalizzata ad aumentare la resilienza delle imprese italiane contro i danni provocati dalle catastrofi naturali, riducendo l’attuale gap assicurativo.