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Monopattini, chi è senza assicurazione può veramente essere multato?

Il gran «pasticcio» del nuovo "Codice della strada"

Fino a poco tempo fa Il monopattino elettrico veniva assimilato ad una semplice bicicletta, anche se esistevano già delle regole dedicate a nuovi sistemi di micromobilità urbana con età minima di 14 anni e velocità massima da 25 a 20 km/h (e 6 km/h nelle aree pedonali).

Il Nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre scorso (legge 177/2024), diventa per i monopattini un pasticcio all’italiana…

Perchè?

Iniziamo con ordine dalla lettura del punto 75-vicies quinquies (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=4&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=24G00199&art.idArticolo=14&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-29&art.progressivo=0#:~:text=75%2Dvicies%20quinquies.,articolo%202054%20del%20codice%20civile.), il testo recita:

“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″.

Viene prevista l’assicurazione obbligatoria per chi guida un monopattino, con riferimento ad una legge relativa alla RC sui veicoli. Tuttavia l‘assenza del contrassegno identificativo previsto per legge rende impossibile collegare un mezzo specifico alla relativa polizza assicurativa. Servirà un emendamento per riscrivere il testo? Dubbi sulla targa obbligatoria. Le polizze dovrebbero essere associate alla “targatura” dei monopattini, ma il contrassegno non è ancora disponibile. Sembra assurdo ma ad oggi è così.

Il tutto, infatti, è rinviato a quando il Ministero delle Infrastrutture emanerà il Dm che disciplinerà i «contrassegni di identificazione». La norma parla infatti di «contrassegni di identificazione», non si tratta dunque di una vera e propria targa. Ma come sarà questa sorta di «targhino» ancora non si sa, dato che i requisiti sono rimandati a un futuro decreto attuativo, che dovrà anche stabilire i materiali con cui sarà fatto e il prezzo di vendita di cui il ricavato, poi, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strade. Ricordo che la ratio della targatura di un mezzo, nel caso specifico del monopattino, ha il fine di poter individuare il mezzo, anche nell’ottica di una possibile sanzione. In sintesi senza il contrassegno è impossibile per le compagnie assicurative identificare un preciso monopattino da assicurare assimilando la nuova copertura obbligatoria alla RC Auto, richiamando la nuova norma espressamente le polizze automobilistiche.

Per i monopattini, non essendoci ancora le targhe, si potrebbe immaginare di indentificarli attraverso i numeri di seriali
Laddove si valutasse questa strada sorgerebbero problemi di natura operativa per espressa incompatibilità con gli assetti di vendita presenti nel mercato assicurativo. Per i non addetti ai lavori il sistema di preventivazione ed emanazione delle polizze si basa su un complesso sistema in cui viene censita la targa con relativo accesso al Pra e ad altre banche dati pubbliche per la verifica dei dati del veicolo e del proprietario. Fondamentale quindi per rendere effettiva la nuova normativa sull’obbligo polizza rc per monopattini che il decreto attuativo si sforzi di regolare i requisiti del contrassegno identificativo in modo compatibile con la disciplina della Rc auto.

La regolamentazione italiana sui monopattini elettrici presenta alcune forti differenze rispetto agli orientamenti europei e alla disciplina di altri veicoli simili

La direttiva europea promuove la micromobilità sostenibile senza imporre obblighi assicurativi per veicoli leggeri L’approccio italiano, che introduce l’obbligo di RC Auto per i monopattini, appare palesemente più rigido, così sembrando discostarsi dagli standard comunitari. Dal confronto per esempio con le biciclette elettriche che non sono soggette ad alcun obbligo assicurativo nonostante la presenza di caratteristiche tecniche simili ai monopattini con relativi rischi nasce un ulteriore interrogativo sulla normativa e sulla disparità normativa a prima vista non facilmente giustificabile.

Possono temersi multe?

La prima risposta sarebbe un no, o comunque facilmente impugnabili…e in attesa magari seguire l’orientamento della Polizia locale di Milano che nonostante nella circolare n. 19 dell’11 dicembre scorso ha confermato che l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è già in vigore…, ma che senza le targhe dei monopattini, necessarie per inserire un veicolo assicurato nella banca dati, dove lo si rintraccia anche per comminare eventuali multe, la disciplina della RC Auto non pare in concreto applicabile., per aggirare il problema la Polizia Locale di Milano ha prospettato la possibilità di assolvere l’obbligo attraverso un’assicurazione di RC ordinaria, che assicuri non il mezzo ma il proprietario e il conducente del monopattino…

E quindi fino a quando non ci sarà il decreto attuativo sarà semplicemente opportuno valutare di stipulare una RC privata di natura personale, la c.d. RC Capofamiglia, in attesa novità e chiarimenti normativi per l’intanto essere tranquilli e godersi il monopattino in serenità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

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