Il 21 ottobre è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 dello scorso 21 settembre.
Questo aggiornamento normativo si è reso necessario per adattare la legislazione alle trasformazioni dell’industria nautica e del diporto, cercando di colmare le lacune delle norme precedenti.
Un documento, frutto di quattro anni e mezzo di lavoro e della firma congiunta di 14 Ministri, introduce cambiamenti significativi nel panorama nautico italiano.
Ecco le principali novità.
Patente nautica per sedicenni
La novità più rilevante è l’introduzione del “patentino nautico” (patente D1), riservato ai giovani dai 16 anni in su. Questo permette loro di navigare entro 6 miglia dalla costa durante il giorno, utilizzando natanti da diporto (fino a 10 metri di lunghezza) o moto d’acqua, con motori fino a 85 kW o 115,6 CV (con specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione, se fuoribordo, entrobordo e per le moto d’acqua).
Si tratta, dell’istituzione della patente D1 già contenuta nel decreto legislativo del 18 luglio 2005 e arrivata al traguardo finalmente dopo 19 anni.
Per ottenere tale abilitazione, i giovani dovranno comunque frequentare un corso formativo teorico-pratico e superare una prova di idoneità finale. L’obiettivo, è di certo avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro e regolamentato. Di certo si amplierà il mercato delle unità di cilindrata maggiore vito che resta invariata (fortunatamente) la possibilità di navigare, entro sei miglia dalla costa e senza patente unità di cilindrate inferiori.
Gli adulti, con la stessa abilitazione, possono condurre imbarcazioni fino a 12 metri.
Sostegno alla piccola nautica e valore alla nautica sociale
Il nuovo Regolamento favorisce inevitabilmente la piccola e media nautica, riservando inoltre un particolare riguardo a spazi portuali specifici per l’ormeggio di imbarcazioni fino a 6 metri ed inoltre favorendo la realizzazione di scivoli pubblici per la messa in acqua delle suddette imbarcazioni. Inoltre, chi gestisce le aree marine protette, nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, dovrà considerare agevolazioni per le unità da diporto appartenenti alla cosiddetta “nautica sociale”.
Nuove distanze limite per velocità e rumori molesti
Il Regolamento interviene anche sui limiti di velocità (vedi Art.83), fissando a 8 nodi il limite entro 500 metri dalla costa e a 3 nodi all’interno dei porti, nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all’ancora. Si tratta di una modifica importante, perché in precedenza si doveva mantenere il log al di sotto degli 8 nodi “entro 5.000 metri dalle coste”.
Il limite di 500 metri dalla costa, nelle acque marittime, vale anche per il nuovo divieto alle unità da diporto di produrre rumori molesti (nelle acque interne, tale limite è determinato dall’autorità competente).
Anche questa variazione non è una novità, ma è derivata dalla modifica del 6 aprile 2023 del decreto del 1 settembre 2021. Prima, infatti stando al decreto del 1 settembre 2021, si doveva mantenere il log al di sotto degli 8 nodi “entro 5.000 metri dalle coste” indipendentemente che si trattasse di spiagge o coste rocciose; con le nuove direttive è stato tolto uno zero e oltre 500 metri dalle coste si può andare a “manetta”…
Ragionevole finalmente il divieto di produrre rumori molesti entro 500 metri dalla riva. Un modo chissà per arginare il fenomeno delle “discoteche” in mare aperto? Chissà…
Aggiornamenti sulle dotazioni di sicurezza
Importanti novità anche per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza. Saranno introdotti strumenti come il GPS obbligatorio e le luci di emergenza ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio. Inoltre, viene riconosciuta la validità della bussola elettronica, così come viene consentito l’uso di cartografia elettronica al posto delle carte nautiche tradizionali e, per quanto riguarda i razzi di segnalazione da tenere a bordo, il loro numero è stato ridotto da 4 a 3 per la navigazione senza limiti e da 3 a 2 per la navigazione entro le 5 miglia, una notizia che di certo interesserà maggiormente il velista.
Tra le nuove dotazioni obbligatorie, che entreranno in vigore un anno dopo il decreto, vi sono anche l’ecoscandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri e la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo strumento di radioposizionamento (Gps), luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio
Per per le unità a vela si aggiungono “imbracature di sicurezza da ponte” (1 entro le 12 miglia e 2 oltre) con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale. Possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
Per le unità che navigano oltre le 12 miglia ma all’interno della Sar italiana (l’area di ricerca e soccorso nazionale), è prevista la possibilità di sostituire l’Epirb con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggi di soccorso.
Altre novità
Il Codice introduce anche semplificazioni per l’iscrizione al Registro internazionale italiano e l’uso di licenze di navigazione provvisorie, valide per sei mesi, estesa anche agli utilizzatori in leasing e la possibilità quindi di navigare con una licenza di navigazione provvisoria valida sei mesi, accelerando così i tempi messa in acqua.
Viene inoltre regolamentata l’attività di “assistenza e traino” per imbarcazioni da diporto e l’uso di droni, segnalando un’apertura del settore nautico verso le nuove tecnologie.
Queste modifiche mirano a rendere la navigazione più sicura, accessibile e in linea con le esigenze moderne, promuovendo al contempo una maggiore partecipazione delle giovani generazioni e delle piccole imbarcazioni nel mondo della nautica.
Di recente è stato pubblicato il 19 dicembre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che introduce il programma d’esame per la patente nautica D1, il nuovo “patentino” per la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa, di cui consiglio la visione per i futuri giovani patentati.