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E se la coccinella portafortuna fosse una polizza?

Avete mai sentito parlare di TCM?

Cerchiamo di saperne di più e dell’importanza davvero vitale di avere una copertura TCM

Inizio subito con il precisare senza tenere troppo sulle spine il lettore curioso e inconsapevole che si tratta di una polizza su rischio di premorienza, acronimo di Temporanea caso morte, un rischio che chiaramente può portare delle conseguenze non solo sulla vita del possibile soggetto interessato, ormai quella purtroppo è finita e non resta che piangere per sempre, ma anche su quella dei suoi affetti più prossimi che da questa premorienza possono essere effettivamente danneggiati non solo per sempre nel loro cuore, ma anche purtroppo sotto il profilo economico.

E’ chiaro a noi tutti che l’unico elemento di certezza della nostra esistenza, è rappresentato dal fatto che la nostra vita purtroppo non è limitata.

Se quindi da un punto di vista meramente probabilistico, questo non rappresenta un evento aleatorio che tradotto per chi non conoscesse il significato è un evento il cui verificarsi dipende solo e unicamente dal caso,  ma un evento deterministico ciò che rende in realtà aleatorio la morte è che il non sapere con esattezza il momento in cui questa avverrà.

L’incertezza sul momento dell’accadimento dell’evento morte rende questa “alea” un rischio dal quale possono derivarne conseguenze di tipo economico-finanziario, non tanto sulla vita del possibile soggetto interessato, ma anche e soprattutto su quella dei suoi affetti più prossimi che da questa premorienza potrebbero esserne effettivamente danneggiati.

Se il postulato è quello scritto finora, seppur sia molte volte scomodo dover fare riflessioni su eventi che ci rattristano al solo pensiero rendendoci agitati, è comunque necessario e doveroso, non solo parlarne e rifletterci, perché è dalle nostre decisioni di oggi che potrà dipendere il futuro benessere delle persone che ogni giorno dichiariamo di amare.
Uno dei modi più semplici e spesso sconosciuto per tutelare il futuro, è quello di rivolgersi al proprio consulente assicurativo, e chiedere di una polizza di tipo TCM.

Assicurazione TCM: che cosa è

Norma l’assicurazione cosiddetta TCM è una polizza per effetto della quale, il contraente a seguito corresponsione di un premio, si assicura che la compagnia di assicurazione provveda ad effettuare un pagamento ai beneficiari indicati all’interno del contratto (polizza), se si dovesse verificare il decesso dell’assicurato, entro una determinata scadenza che in genere coincide con la durata contrattuale.

In questa formula assicurativa accade che il contraente, ossia colui che stipula il contratto e l’assicurato cioè colui alla cui durata di vita sono agganciate le prestazioni oggetto del contratto assicurativo, coincidano (in genere l’assicurato coincide con il contraente ma può essere un soggetto diverso, seppur è sconsigliabile in caso di eventuali impugnazioni in giudizio da parte eredi assicurato, a maggior  ragione se i soggetti beneficiari indicati differiscano dagli eredi legittimi) mentre i beneficiari sono terzi soggetti che il contraente, con la stipula di questa polizza, vuole opportunamente proteggere.

Chi deve stipulare la TCM?

La chiave di lettura per avere chiaro il motivo della stipula è che si tratta di un tipo di polizza che si fa perché si vuole che siano altri a beneficiarne, proteggendoli da rischio premorienza dell’assicurato nell’arco di tempo di copertura assicurativa stabilita.
Polizze che quindi vengono di solito valutate in ambito familiare soprattutto per chi ha figli piccoli o comunque ancora in giovane età e quindi non ancora pronti all’autonomia economica o per chi è l’unico percettore di reddito anche se senza figli con marito o moglie disoccupati.

Va da sé che la convenienza a stipularla in giovane età, non deriva solo dalla tutela da approntare per i figli e per il partner, ma anche dal fatto che è una polizza che ha un premio il cui calcolo viene sviluppato sul fattore età e che cresce al crescere dell’età di stipula, pertanto più in avanti si è con l’età e meno economica risulta la sua sottoscrizione sia per il fattore età in ingresso sia per il fattore anni di durata su cui dedico un apposito momento di analisi.

Durata TCM

Sul tema durata, non esistono particolari vincoli, in quanto può essere scelta liberamente, ma di solito, per ragionamento di autonomia economica del figlio se stipulata alla nascita o in età infantile si stipula a 30 anni, ma certamente può essere valido anche un ragionamento di minor durata.

La polizza in termini di pagamento di premio assicurativo può essere gestito a premio unico o a premio periodico con cadenza annuale, semestrale, o anche se richiesto, mensile.

La polizza in oggetto per come ho imparato a definirla dai miei maestri assicurativi la si può definire un “cornetto portafortuna” che certamente si augura non dover mai usare e come tale resti un ulteriore portafortuna per sé e per la propria famiglia.

Per come è strutturato questo prodotto assicurativo, se l’evento morte si dovesse verificare entro la data pattuita da contratto, allora l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere il capitale assicurato ai beneficiari della polizza, in caso invece contrario, la Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione e può ritenere per sé i premi versati dal contraente…con tanta migliore felicità per l’assicurato il cui valore non è di certo mai quantificabile con una liquidazione assicurativa e per i suoi beneficiari che potranno godere dell’affetto del loro caro genitore nel più dei casi.

E quindi cosa, come e quando conviene stipulare

Inizio subito con il chiarire e mettere nero su bianco che non esiste  una polizza con un premio standard valido per tutti e che non esiste una copertura in assoluto migliore delle altre.

Il segreto è, come sempre amo fare con i rischi che mi vengono prospettati, comporre la polizza su misura del cliente e quindi definire il costo della polizza valutando tutte le eventuali garanzie accessorie ritenute utili al…mantenimento in vita dell’assicurato.

Vi starete chiedendo ma in che senso?

Ebbene è chiaro che la Compagnia assicuratrice non ha di certo interesse a che il suo assicurato muoia, per evidenti motivi non solo etici, ma sicuramente di mantenimento del premio, versato e concordato fino alla scadenza di polizza e come tale la polizza non veda mai integrale applicazione e anche può offrire un miglior accompagnamento alla vecchiaia con alcune garanzie ragionate.

E quindi cosa può fare la Compagnia?

La Compagnia può prevedere la stipula simultanea e collegata di garanzie accessorie su:

-invalidità totale permanente/non autosufficienza

-malattia grave;

-terminal illness.

Nel primo caso, se l’assicurato diviene invalido permanente, considerando sempre il grado di invalidità ammesso dalla Compagnia, e qui scatta un interessante livello di valutazione commerciale, l’assicurato può ottenere la sospensione del pagamento del premio rimanendo però valida a tutti gli effetti la copertura offerta dalla polizza.

Nel secondo caso, la garanzia malattie gravi  nel caso in cui venga diagnosticato all’Assicurato una delle malattie gravi, anche qui si attiva la diversità di caratterizzazione di malattie gravi, coperte dalla garanzia che comporti una invalidità superiore o uguale alla percentuale indicata in polizza, sarà prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale minimo con un massimo previamente stabiito.

Infine la garanzia teminal illness  nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia terminale che comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno, da Compagnia a Compagnia, sarà prevista la corresponsione immediata del capitale previsto in caso di decesso in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale.
Lo scopo primario è quello di consentire il pagamento di cure importanti all’assicurato qualora sfortunatamente dovesse essergli riconosciuto lo stato di malato terminale.

In tale eventualità la compagnia paga una parte del capitale ancora prima del decesso.

Il tutto in un combinato disposto di logica volta a non liquidare e quindi non far morire prematuratamente l’assicurato, con una chiara logica da cui si può desumere che l’interesse della Compagnia è quello di sostenere il suo assicurato.

Alcune Compagnie, la Compagnia per la quale lavoro è fra queste propone anche:

  • Prestazione in caso di Decesso “Instant Benefit”:
  • Prestazione complementare:

Per la prima: in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale pari a 5.000,00 Euro, al Beneficiario nominativo irrevocabile o, in sua mancanza, agli eredi legittimi del Beneficiario nominativo irrevocabile entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione, da parte della Compagnia, dei documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento.

Scopo della garanzia: organizzazione spese funerarie

Per la seconda: nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio o, in alternativa, ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione, è prevista la corresponsione, al Beneficiario designato, di un ulteriore capitale pari al:

capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio; – doppio del capitale assicurato della prestazione in caso di decesso con il massimo di 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione, nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la presente opzione.

Le garanzie appena discusse sono evidentemente delle garanzie squisitamente accessorie di questa polizza che non può essere lo strumento di copertura adatto quando invece questi bisogni siano le esigenze primarie che spingano alla stipula del contratto assicurativo, si rischierebbe infatti in questo caso di incorrere in una polizza non adeguata alle esigenze assicurative assicurato ed in questa eventualità bisognerà studiare e cercare altri tipi di prodotti assicurativi.

Chi sceglie e come il giusto capitale da assicurare

E’ evidente che la vita di ognuno di noi non può essere mai valorizzata, in termini morali ed etici certamente è palese che il valore di una persona non può essere sostituito da una somma di denaro.

Ma così non è se si cambia prospettiva e cioè se si analizzano i due parametri fondamentali di questa polizza relativi alla durata della copertura assicurativa e al reddito del contraente, tutti elementi davvero utili a definire il corretto o perlomeno verosimile capitale che si deve assicurare in una TCM.

Il parametro reddito pone le basi per chiarire laddove ancora non fosse chiaro dopo quanto finora scritto che la TCM nasce con l’esclusiva finalità di copertura dei beneficiari dal rischio di premorienza dell’assicurato stesso, quindi non ha una funzione di arricchimento, ma semplicemente sostituiva di quello che era prima la fonte di sostentamento per il nucleo familiare, cioè il reddito dell’assicurato che si assicura per la morte nell’arco temporale della polizza.

Proprio parlando di arco temporale, ciò che rileva come fondamentale parametro è la durata. Infatti bisogna valutare che ognuno ha dei precisi limiti temporali per cui vuole che la polizza sia stipulata con il preciso intento di connettere la premorienza ad esempio alla durata del periodo di studi dei propri figli e alla relativa assenza di indipendenza economica degli stessi e quindi alla loro maturità economica o diversamente al periodo di estinzione di un mutuo e così via per altri scopi correlati a specifici motivi temporali.

Alla luce di questi due fondamentali parametri si vanno a fare delle considerazioni mirate circa il capitale da assicurare. Nella prassi per molte compagnie sono presenti delle soglie minime, e usualmente il livello da cui si parte è un valore di 50 mila euro, meno non avrebbe senso discuterne per dare un minimo di “serenità” di riorganizzazione agli eredi a seguito della prematura scomparsa assicurato.

Altri due parametri fondamentali da tenere in considerazione non per il valore da assicurare ma che determinano il costo della polizza, per parlare sempre in termini assicurativi il premio di polizza, e che quindi in un certo senso possono incidere sulla scelta del valore da assicurare, sono connessi direttamente alla persona dell’ assicurato.
Fondamentalmente a parità di capitale assicurato, due polizze potranno presentare premi differenti. 

Fattore fondamentale età e il fatto che l’assicurato sia un fumatore  o meno, entrambi aspetti che incidono sul livello del rischio assicurato con ciò intendendo la probabilità di morte.

Assicurazioni TCM: le clausole contrattuali

Come ogni buona stipula di polizza, ai fini di una valutazione sulla adeguatezza della polizza che stiamo stipulando, non si può prescindere dall’esaminare in sede di conclusione del contratto, tutte quelle clausole che si trovano nel contratto stesso che potrebbero incidere sulla qualità della copertura offerta, come la presenza di eventuali clausole di limitazioni o di esclusione.

Nelle clausole di esclusione di solito, sono indicate tutte le ipotesi di decesso per le quali l’assicuratore non pagherà la propria prestazione. Ad esempio di solito non sono coperti i decessi causati da avvelenamenti, o da malattia o infortuni che esistevano già al momento della stipula, che avrebbero condotto alla morte o ancora non sono coperti i decessi nel periodo di carenza dei famosi 6 mesi dalla stipula ad eccezione della morte per un elenco tassativo di malattie sopravvenute; interessante sapere che alcune Compagnie prevedendo la morte per polmonite, fra quelle per cui non è prevista la carenza, e verificandosi spesso la morte per Covid 19 per polmonite questa ipotesi godrà di copertura senza carenza.

Fra le esclusioni ci sono anche da considerare quelle relative a morte causata da catastrofi naturali come terremoti e così via.

Da precisa che il più delle volte non sono oggetto di copertura i decessi che avvengono nello svolgimento di particolari professioni o sport pericolosi.

E la fiscalità?

Una  caratteristica: icapitale che l’assicuratore dovesse liquidare ai beneficiari di una TCM è sempre da considerare esente da imposte 

Premi: sono sempre detraibili dal reddito imponibile per una percettuale pari al 19% del totale dei premi versati e fino ad un valore massimo di 530 euro totali.

Ed ora tutti a pensare ad assicurarsi in sicurezza.

Anche stavolta il mio motto cade a pennello.

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