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Asseverazione bonus edilizi 110% e “asseverazione”diverse dal 110% serve l’assicurazione? Ma soprattutto sono assicurato?

 Iniziamo a fare chiarezza su un tema molto dibattuto e su cui mi confronto giornalmente con diverse richieste e telefonate.

Motivo principale tanta disinformazione on line, strane convenzioni, e diciamocelo pure tanta impreparazione da parte di chi dovrebbe dare le risposte dal lato nostro professionale, dagli agenti che spesso per carenza di tempo o semplicemente perché non bene supportati dalle Compagnie con le quali lavorano e che intermediano non trovano adeguate e corrette informative da fornire ai clienti.

Partiamo dalla fonte del motivo per cui nasce tanta agitazione

Dall’entrata in vigore del Decreto 34/2020, l’attenzione di Ingegneri, Architetti e Geometri, almeno coloro i quali fra questi abbiano scelto di dedicare le loro competenze all’applicazione de 110% si è concentrata sulla polizza asseverazioni.

Ciò che bisogna comprendere a monte è se si debba o meno concentrare l’attenzione solo su questa garanzia.

Polizza asseverazioni interventi 110%, quale rischio tutela?

Il rischio oggetto dell’assicurazione è l’attività richiamata dagli artt. 119 commi 13 e 14 e l’art. 121 del decreto 34/2020 che fanno riferimento a quanto normato all’art. 14 del DGLS 63/2013, ovvero il tecnico abilitato deve asseverare che gli interventi eseguiti, rispettino quanto previsto dai decreti “Asseverazioni” e “Requisiti Tecnici” emanati dal MISE.

Per chi non fosse addetto ai lavori, quindi per il lettore interessato lato committenza, qui ciò che rileva è un’attività specifica molto circoscritta, successiva alla fase di progettazione e direzione lavori, perché l’asseverazione deve essere inviata al termine dei lavori o dei singoli stati di avanzamento, con iscrizione su portale ENEA, per quanto ci siano diversi professionisti che con certosina diligenza pensino per tempo senza dover correre a stipulare la polizza prima dell’invio.

La Società assicuratrice che assume il rischio richiesto da professionista, poche in verità quelle presenti sul mercato, e pochi i colleghi specializzati, solitamente si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi (compresi i clienti), in relazione al rilascio di asseverazioni (certificazioni, attestazioni) previste dall’art. 119 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 sue successive modifiche e/o integrazioni e comunque rientranti nelle competenze previste dall’ordinamento professionale a cui appartiene il Tecnico Abilitato.

L’assicurazione in alcune forme previste comprende anche le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.

E’ evidente che poi ogni Compagnia provveda a suo modo a gestire nel rispetto della lettera della legge ad offrire altre garanzie sempre nell’interesse del professionista basti pensare alle estensioni previste per collaboratori o le estensioni per il professionista in veste di mandatario di un raggruppamento di Tecnici abilitati.

Vengono nella norma come da prassi esclusi i comportamenti dolosi.

C’è da fare un importante passaggio sempre a maggior chiarezza della copertura assicurativa adeguata al rischio circa l’assenza di copertura su qualsiasi attività diversa dall’asseverazione, le sanzioni inflitte direttamente al professionista, asseverazioni contestate per false attestazioni es. (opere non incentivate i cui costi sono scaricati sul computo metrico 110%), oppure certificazione di spese non sostenute, e in tutti i casi in cui si incorre in reati penali.

Definita l’area di copertura del tipo di assicurazione ricercata bisogna ora capire quale danno deve risarcire l’assicurazione. 

Sanzioni e interessi che l’Agenzia delle Entrate recupera direttamente dal beneficiario in caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti, così come prevedono il comma 5 dell’art. 119 del decreto 34/2020 e l’art. 7.1 del provvedimento 283847 del 08/08/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il tipo di errori che potrebbero portare al mancato raggiungimento dei requisiti non è solo l’asseverazione errata in quanto tale, ma altri che per semplicità riporto di seguito fra i più frequenti:

  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errata valutazione delle caratteristiche dell’involucro dell’immobile;
  • Errore di calcolo dei coefficienti di trasmittanza;
  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errori di calcolo della classe di efficienza energetica.
  • Errore nella scelta o nel dimensionamento del materiale coibentante;

I casi citati se verificatesi potranno provocare il mancato raggiungimento dei requisiti indipendentemente da un’asseverazione errata, e quindi il conseguente danno economico per il committente/beneficiario.

Qualsiasi danno quindi provocato da un errore in fase di progettazione o direzione lavori, al di fuori quindi del punto asseverazioni, deve trovare ristoro attraverso la polizza rischi professionali, perché la polizza asseverazioni è limitata a quell’attività.

I danni subiti dal committente/beneficiario a causa del mancato raggiungimento dei requisiti, sono esclusivamente di natura economica.

In soldoni quindi il tecnico, prima della stipula della polizza, deve verificare che la polizza professionale abbia le garanzie necessarie, quali ad esempio quella per il risarcimento dei danni patrimoniali compreso sanzioni e interessi inflitti direttamente ai clienti, e se ritenuto danni conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici o regolamenti edilizi; errori di progettazione; errata certificazione energetica.

Solo dopo aver verificato che la polizza professionale “generale” abbia tutte le garanzie necessarie, potrà dedicarsi alla scelta della garanzia asseverazioni.

Questo a maggior chiarimento delle frequenti domande che mi vengono sottoposte.

Si consideri che lo scrivente ha ad oggi stipulato numerose polizze di questo genere, contandone ben oltre il centinaio ed al di sotto del migliaio e grazie ad un intenso lavoro di studio e dialogo con Direzione assuntrice può a chiare lettere definire i punti in ombra.

La materia già, come visto, non di semplice definizione viene in fine anno 2021 resa più articolata con il decreto legge 157/2021 che introducel’obbligo di asseverazione per la congruità dei costi per gli interventi incentivati con bonus fiscale 110% anche per chi detrae in dichiarazione dei redditi (che per maggiore chiarezza fino ad oggi era escluso) e per tutti gli altri bonus fiscali.

In buona sostanza l’ obiettivo del decreto 127/2021 è arginare il fenomeno degli 800 milioni poi lievitati a circa 1 miliardo di crediti fiscali fasulli individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Con questo decreto si prova a ridurre il fenomeno introducendo l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi per tutti i bonus fiscali e quindi non solo il 110%.
C’è quindi da definire se è obbligatorio o meno sottoscrivere un’assicurazione professionale per le asseverazioni dei bonus edilizi diversi dal 110%.

Al momento il decreto non prevede in realtà l’obbligo di assicurare le asseverazioni per la congruità dei costi, a differenza di quanto invece previsto dal decreto 34/2020 che ha introdotto espressamente, come già ampiamente scritto, l’obbligo di assicurare le asseverazioni per i lavori “incentivati” al 110%, con massimale congruo al numero e all’importo dei lavori, e comunque non inferiore mai a 500.000 euro a garanzia del bilancio dello Stato e dei danni subiti dai committenti.

Questo da tenere ben a mente per professionisti e committenti.

Quello che piuttosto rileva a titolo di chiave di lettura del nuovo testo normativo e che può dare il miglior suggerimento su cosa sia giusto fare è che un nuovo onere espone il professionista a un rischio aggiuntivo, che deve essere valutato in termini di severità (quale è il danno massimo che il nuovo onere può generare alla mia professione), e capacità di assorbimento, il professionista è in grado di sopportarlo di tasca propria, ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di un obbligo di legge.

Se la risposta è negativa è chiaro, direi lapalissiano, che il professionista debba cercare di trasferire la conseguenza economica di un eventuale errore ad un’assicurazione e che resta inutile il destreggiarsi fra il capire se sia o meno obbligatoria…l’obbligo al quel punto diventa la coscienza propria che diventa innesco per la miglior tutela.

E’ chiaro che vale la regola di scegliere non solo in base al prezzo ma a parità di condizioni confrontando diverse proposte sulla base di: garanzie prestate, esclusioni, limiti di indennizzo e non scegliendo il prezzo più basso. La conseguenza di un’asseverazione errata comporta un danno esclusivamente di natura economica cosiddetto “danno patrimoniale” perciò è importante che la polizza preveda il risarcimento dei patrimoniali e non solo di quelli materiali, cosa spesso sempre più frequente nelle offerte di agenti che evidentemente non hanno chiara la richiesta del professionista.

E quindi il domandone finale quello che frequentemente mi viene sottoposto dai professionisti se sottoscrivere una nuova polizza per essere assicurato

Dunque se come ormai sempre più diffuso si inizia a cercare nervosamente la risposta su motori di ricerca si troveranno tantissimi gruppi di discussione sui social dedicati ai tecnici in cui si sono scatenate una miriade di discussioni con le risposte spesso anche davvero disarticolate e confuse.

Ho provato a riassumere i punti salienti della questione, ma ovviamente quanto scritto resta solo un momento di informazione ciò che conta in assoluto è un dialogo formale con relativa risposta scritta con le condizioni assicurative che recitino testualmente quanto di interesse del professionista, possibilmente con testo “dedicato” ed autorizzato da Compagnia per fugare ogni dubbio.

Ti starai chiedendo se la tua polizza professionale ti è già adeguata oppure no, per saperlo devi chiederlo alla tua compagnia assicuratrice e possibilmente ottenendo una risposta scritta e soprattutto al tuo consulente di fiducia cui sarà l’occasione giusta per verificare se è veramente preparato in questa materia.

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